COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il venti dicembre millenovecento novantatré,
20.12.1993, lunedì
in Biella, alla Via Repubblica n.49,
innanzi a me dott. GIOVANNI MANCINI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Biella, città di mia residenza,
SI SONO COSTITUITI I SIGNORI:
1) ANDREOLI CARLO, nato a Biella il 3 maggio 1961,
ivi residente in Via Arnulfo n .18, libero professionista, c.f. NDR CRL 61E03 A859Z;
2) DE ALESSI GIANCARLO, nato a Vercelli il 22 luglio 1938, residente a Biella, in Via P. Micca n.12, commerciante, c.f. DLS GCR 38L22 L750O;
3) FRANCHINI ROMANO, nato a Biella il 30 marzo 1961, residente a Occhieppo Superiore (VC), in Piazza Maffeo n. 8, libero professionista, c. f. FRN RMN 61C30 A859M
4) GUGLIELMINOTTI CONTIN ADRIANO, nato a Biella il 4 gennaio 1956, ivi residente in Via Santuario d’Oropa n.581, impiegato, c.f. GGL DRN 56A04 A859T; e
5) ASTRUA MARCO, nato a Roma il 29 dicembre 1961, residente a Graglia, in Piazza Astrua n.23, libero professionista, c.f. STR MRC 61T29 H501E;
I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all’assistenza dei testimoni e convengono quanto segue:
ART.1
– I suddetti signori dichiarano di costituire una associazione denominata:
“FERROVIABIELLAOROPA”.
ART.2
Detta associazione ha sede in Biella, alla Via Trento n.55 e potrà essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART.3
Essa ha per scopo di promuovere tutte quelle iniziative volte allo sviluppo, alla divulgazione ed alla realizzazione della nuova ferrovia BIELLA-OROPA, ed in particolare:
– organizzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative come mostre, convegni, proiezioni e pubblicazioni volte alla valorizzazione ed al recupero del patrimonio residenziale e turistico della Valle di Oropa;
– sottolineare l’aspetto religioso del progetto, atto a favorire un aumento del flusso di pellegrini al Santuario;
– evidenziare il lato ecologico e di tutela ambientale dell’opera, volto ad un miglioramento della qualità della vita del bacino di utenza;
– reperire fondi per il mantenimento dell’associazione e ricercare le vie onde liberare risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera in progetto;
organizzare gite ed escursioni utili alla conoscenza ed allo sviluppo del trasporto su rotaia.
ART.4
L’ associazione è retta dallo statuto, composto di tredici articoli, che, firmato dai comparenti e da me Notaio, è qui inserito sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane.
ART.5
In deroga alle norme statutarie il Consiglio di Amministrazione della associazione per il Primo biennio viene così costituito:
– ANDREOLI CARLO Presidente;
– GUGLIELMINOTTI CONTIN ADRIANO Vicepresidente;
– FRANCHINI ROMANO Segretario;
– ASTRUA MARCO Cassiere;
– DE ALESSI GIANCARLO Consigliere.
Il Collegio dei probiviri è costituito dai Sig.ri Saino Can. Giovanni e Maia Cesare
ART.6
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in lire 20.000= (ventimila) per i soci maggiorenni e lire 10.000= (diecimila) per i soci che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
ART.7
L’assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale.
Il Collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese quello che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
ART.8
Il Presidente è autorizzato a compiere presso le Autorità competenti le pratiche necessarie per l’eventuale riconoscimento delle personalità giuridiche, ai soli effetti di cui sopra, viene facoltizzato ad apportare allo Statuto le richieste modifiche.
ART.9
Le spese di quest’atto, relative e conseguenti, sono a carico dell’associazione.
STATUTO
della Associazione “FERROVIABIELLAOROPA”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE
Art.1 – É costituita l’Associazione “FERROVIABIELLAOROPA”, con sede in Biella, al a Via Trento n.55, con possibilità di trasferimento della stessa in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art.2 – DettaAssociazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
TITOLO II
FINALITÁ
Art.3 – Gli scopi che l’Associazione si propone sono:
-promuovere tutte quelle iniziative rivolte allo sviluppo, alla divulgazione ed alla realizzazione del progetto della nuova ferrovia BIELLA-OROPA;
-organizzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative come mostre, convegni, proiezioni e pubblicazioni volte alla valorizzazione ed al recupero del patrimonio residenziale e turistico della Valle di Oropa
-sottolineare l’aspetto religioso del progetto, atto a favorire un aumento del flusso di pellegrini al Santuario;
-evidenziare il lato ecologico e di tutela ambientale dell’opera, volto ad un miglioramento della qualità della vita del bacino di utenza;
-reperire fondi per il mantenimento dell’associazione e ricercare le vie onde liberare risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera in progetto;
-organizzare gite ed escursioni utili alla conoscenza ed allo sviluppo del trasporto su rotaia
TITOLO III
SOCI
Art. 4 – Potranno essere ammessi a far parte dell’associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, cittadini italiani di provata moralità.
I soci si distinguono in
– Soci Ordinari;
– Soci Sostenitori;
– Soci Benemeriti;
tutti aventi pari diritto al voto.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota
Di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Sono Soci Benemeriti quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione, o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
I soci hanno diritto:
1) alle pubblicazioni dell’associazione;
2) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall’associazione.
L’accettazione di nuovi soci avverrà per giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità e comunque sempre in seguito al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione
TITOLO IV
ORGANI
Art.5 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Presidente,
d) il Collegio dei Probiviri.
Art.6 – ASSEMBLEA
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali,
All’Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente). Son consentite fino a due deleghe.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione assistito dal segretario. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di gennaio.
L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno affiggendo idoneo avviso presso la sede. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà, dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è formato da un minimo di cinque e da un massimo di sette membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci. I membri restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di due terzi dei componenti il Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti verranno sostituiti, fino ad un massimo di cinque membri, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria (1) della Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea (2). Spetta, inoltre, al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
Delle riunioni -consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.8 – IL PRESIDENTE è eletto, a votazione segreta del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci. É’ assistito dal Segretario
Art.9 – IL SEGRETARIO assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esenzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
Art.9 bis – IL CASSIERE segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
Art .10- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto di due membri, eletti a votazione segreta, ogni due anni, dall’Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
TITOLO V
FINANZIAMENTO
Art. 11– I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:
1) quote sociali;
2) contributi di Enti (Regione, Provincia, Comuni, Associazioni Commercianti, Albergatori, Imprese di Trasporto, ecc.) o privati;
3) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
4) entrate varie.
Art. 12 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 6; in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passi ve, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici o Associazioni per essere destinate ad opere di beneficienza.
NORME FINALI
Art.13 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile.
Postilla (1): Adde “e straordinarie”; (2): Adde “le delibere di straordinaria amministrazione vanno assunte all’unanimità del Consiglio”. Due postille.
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